diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3192 del 24/05/1984 (Rv. 435235 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI - MOMENTO DI ACQUISTO DEL RELATIVO DIRITTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435235-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI - MOMENTO DI ACQUISTO DEL RELATIVO DIRITTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista, da tale momento, il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione (art. 1954 cod. civ.). la prescrizione di detto diritto di regresso, pertanto, inizia a decorrere dall'indicata data, indipendentemente dalla circostanza che il soddisfacimento del creditore sia intervenuto in corso di causa promossa per sentir accertare il regresso stesso, ed il relativo termine resta insensibile ad eventuali Atti interruttivi che attengano al rapporto con il debitore principale o con un confideiussore diverso da quello contro cui viene esercitato il regresso, data la divisibilità dell'obbligazione nei rapporti interni fra confideiussori e la conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 1310 primo comma cod. civ., riguardante la diversa ipotesi della solidarietà nel debito o nel credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)