Sez. L, Sentenza n. 2098 del 10/04/1981 (Rv. 412825 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - ATTIVITA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DELL'INAM - DISCIPLINA INTEGRATIVA DELLE PRECEDENTI NORME CORPORATIVE - APPLICABILITA - PERSISTENZA - ART 31 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 3 GENNAIO 1939 - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - ATTIVITA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DELL'INAM - DISCIPLINA INTEGRATIVA DELLE PRECEDENTI NORME CORPORATIVE - APPLICABILITA - PERSISTENZA - ART 31 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 3 GENNAIO 1939 - APPLICABILITA.*
L'attivita previdenziale e assistenziale dell'INAM (in Mancanza sia del regolamento di esecuzione della legge 11 gennaio 1943, n 138, istitutiva del predetto istituto, sia dei contratti collettivi richiamati dall'art 6 della legge suindicata) è soggetta alla disciplina integrativa delle precedenti norme corporative, le quali continuano a restare in vigore, anche dopo la soppressione dello ordinamento corporativo, ai sensi dell'art 43 comma secondo, del dllt 23 novembre 1944, n 369. Essendo da includere fra tali norme il contratto collettivo del 3 gennaio 1939, il quale costituisce oggi un testo di generale applicazione, deve percio ritenersi tuttora vigente l'art 31 di detto contratto, secondo cui l'iscritto, in caso di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo in suo favore a rifusione di danni da parte di terzi, e tenuto a rimborsare la mutua dell'ammontare delle indennita corrisposte e delle spese di assistenza prestata, fino alla concorrenza della somma che il terzo gli ha versato a titolo di risarcimento; nè rileva in contrario la introduzione del diritto di surrogazione dell'assicuratore (art 1916 cod civ), essendo diversa la sfera di applicazione delle due Disposizioni. (Conf 2260/79, mass n 398606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 31, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)