diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9632 del 21/09/1990 (Rv. 469303 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INADEMPIMENTO DEL CANCELLIERE NEL DARE LA COMUNICAZIONE EX ART. 133 COD. PROC. CIV. - IMPEDIMENTO FRAPPOSTO ALLA TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469303-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INADEMPIMENTO DEL CANCELLIERE NEL DARE LA COMUNICAZIONE EX ART. 133 COD. PROC. CIV. - IMPEDIMENTO FRAPPOSTO ALLA TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il termine annuale di impugnazione, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., è stabilito a pena di decadenza e decorre, in ogni caso, dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ., mediante deposito in cancelleria, senza che rilevino l'eventuale inadempimento del cancelliere nel dare la comunicazione di cui allo stesso art. 133, secondo comma, ovvero i motivi che possano avere impedito la tempestiva notificazione dell'impugnazione. Pertanto, qualora l'impugnazione sia stata notificata oltre la scadenza di detto termine, ciò ne comporta l'inammissibilità indipendentemente da eventuali vizi della notificazione e dalla configurabilità di questi come irregolarità che, in ipotesi opposta, di tempestiva proposizione dell'impugnazione medesima, sarebbero suscettibili di sanatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)