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Sez. L, Sentenza n. 6542 del 03/07/1998 (Rv. 516948 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516948-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.(insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) è stabilito a pena di decadenza e decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ., senza che rilevino l'eventuale impedimento del cancelliere nel dare la comunicazione di cui allo stesso art. 133 ovvero i motivi che possono avere impedito la tempestiva comunicazione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)