Sez. 5, Sentenza n. 15975 del 11/07/2014 (Rv. 632209 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta di registro - Rettifica e liquidazione - Termini _ Proroga biennale ex art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002 - Atti giurisdizionali - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di imposta di registro, qualora l'istanza di condono, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non sia presentata o sia priva di effetti, la proroga biennale del termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta opera non soltanto per i negozi giuridici formati dalle parti ma anche per gli atti giurisdizionali, in considerazione della finalità della norma, posta a tutela del preminente interesse dell'amministrazione finanziaria al regolare accertamento delle imposte nei confronti del contribuente, che non si avvalga dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11 com. 1, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 bis com. 1 lett. F CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)