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Sez. 5, Ordinanza n. 12069 del 17/05/2010 (Rv. 613218 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'INVIM - Rettifica e liquidazione - Termini - Proroga biennale ex art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002 - Ipotesi previste dal comma 1-bis - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613218-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)