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Sez. L, Sentenza n. 2757 del 27/04/1985 (Rv. 440535 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DISCIPLINA EX ART. 83 D.P.R. N. 1124/1965 - ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 45, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO N. 200/1937 - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREDETTO ART. 83 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440535-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DISCIPLINA EX ART. 83 D.P.R. N. 1124/1965 - ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 45, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO N. 200/1937 - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREDETTO ART. 83 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel disciplinare compiutamente l'istituto della revisione della rendita per infortunio, ha implicitamente abrogato l'art. 45, ultimo comma, del regolamento 25 gennaio 1937 n. 200, non contemplando più, con riferimento all'ipotesi dell'inserzione di una revisione in danno nel procedimento instaurato dall'assicurato per la revisione in aumento, quella preventiva comunicazione all'infortunato già prevista dalla norma regolamentare del citato art. 45; pertanto, l'esito del procedimento di revisione dipende dall'obiettivo accertamento di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine al lavoro o di una modificazione, in peggio o in meglio, delle condizioni fisiche del titolare della rendita e può così comportare un aumento od una riduzione di quest'ultima, a prescindere dal soggetto che ha preso l'iniziativa del procedimento stesso. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 83 per contrasto con l'art. 76 cost., sotto il profilo di un eccesso rispetto all'art. 30, terzo comma, della legge di delega 19 gennaio 1963 n. 15, è manifestamente infondata, atteso che l'eliminazione della preventiva comunicazione già prevista dalla norma regolamentare sopra menzionata non integra una diminuzione o un peggioramento delle prestazioni già stabilite a favore dell'assicurato, assicurando invece, in conformità al disposto del secondo comma dello stesso art. 30 della legge di delega, una maggiore speditezza e semplicità della procedura amministrativa. (Conf 1899/84, mass n 433973).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 45, Legge 19/01/1963 num. 15 art. 30, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)