Sez. L, Sentenza n. 7651 del 17/12/1986 (Rv. 449654 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DISCIPLINA EX ART. 83 D.P.R. N. 1124/1965 - ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 45, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO N. 200/1937 - CONSEGUENZE - DIPENDENZA DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DALL'ACCERTAMENTO DI MODIFICAZIONI DELL'ATTITUDINE AL LAVORO O DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL TITOLARE DELLA RENDITA - IRRILEVANZA DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO - EFFETTI - AMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE DELL'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSIDDETTA ATTIVA - RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE - ABILITAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA - DOMANDA AUTONOMA DI REVISIONE COSIDDETTA PASSIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DISCIPLINA EX ART. 83 D.P.R. N. 1124/1965 - ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 45, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO N. 200/1937 - CONSEGUENZE - DIPENDENZA DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DALL'ACCERTAMENTO DI MODIFICAZIONI DELL'ATTITUDINE AL LAVORO O DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL TITOLARE DELLA RENDITA - IRRILEVANZA DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO - EFFETTI - AMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE DELL'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSIDDETTA ATTIVA - RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE - ABILITAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA - DOMANDA AUTONOMA DI REVISIONE COSIDDETTA PASSIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel disciplinare compiutamente l'istituto della revisione della rendita per infortunio, ha implicitamente abrogato l'art. 45, ultimo comma, del regolamento approvato con R.d. 25 gennaio 1937 n. 200, non contemplando più, con riferimento all'ipotesi dell'inserzione di una revisione in danno dell'assicurato, nel procedimento instaurato da quest'ultimo per la revisione in aumento, quella preventiva comunicazione all'interessato già prevista dalla norma regolamentare del citato art. 45; pertanto, l'esito del procedimento di revisione dipende dall'obiettivo accertamento di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine al lavoro o di una modificazione in peggio o in meglio delle condizioni fisiche del titolare della rendita e può così comportare un aumento o una diminuzione di quest'ultima, a prescindere dal soggetto che ha preso l'iniziativa del procedimento stesso. Ne deriva l'ulteriore conseguenza che anche nel corso del procedimento di revisione cosiddetta attiva, promosso dall'i.N.A.I.L. per la soppressione o la riduzione della rendita, è ammissibile l'opposizione dell'assicurato volta al conseguimento di un aumento della rendita per aggravamento, la cui reiezione abilita lo interessato all'Azione giudiziaria senza necessità di autonoma domanda di revisione cosiddetta passiva. (Conf 2757/85, mass n 440535, sulla prima parte; (Conf 2244/84, mass n 434283; (Conf 1899/84, mass n 433973, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 45, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)