Sez. 1, Sentenza n. 9634 del 21/09/1993 (Rv. 483816 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Criteri di valutazione | Opzione della parte tra diversi criteri ex art. 75 d.P.R. n. 597 del 1973 - Onere di comunicare all'ufficio eventuali modificazioni del criterio inizialmente prescelto - Presupposto - Compimento della scelta nell'ambito dei criteri consentiti - Conseguenze - Corrispondenza tra criterio in concreto adottato e precedenti unilaterali determinazioni dello stesso contribuente - Irrilevanza.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Criteri di valutazione
In materia di reddito di impresa l'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel consentire l'opzione della parte tra diversi criteri di valutazione, con l'onere di comunicare all'ufficio (al fine di ottenere l'esplicita od implicita autorizzazione) solo eventuali modificazioni del criterio inizialmente prescelto, presuppone che tale scelta avvenga nell'ambito di criteri (tutti, sia pur alternativamente) comunque consentiti dallo stesso d.P.R.. Conseguentemente a nulla rileva la corrispondenza del criterio (nella specie per la valutazione delle rimanenze) in concreto adottato (nell'anno in contestazione) a precedenti unilaterali determinazioni dello stesso contribuente quando non si verifichi anche la conformità a diritto del criterio medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)