Sez. 1, Sentenza n. 7492 del 24/08/1994 (Rv. 487760 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Rimanenze - Valutazione - Criterio seguito nei precedenti periodi d'imposta - Adozione - Legittimità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE
Con riguardo al reddito d'imposta, al fine dell'applicabilità dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, l'adozione, in un periodo d'imposta, dello stesso criterio di valutazione delle rimanenze seguito nei precedenti periodi d'imposta, non è sufficiente a rendere legittimo tale criterio, occorrendo invece la prova che esso sia compreso tra quelli che l'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 prevede e tra i quali consente la facoltà di scelta, oppure, se diverso da quelli previsti, sia stato autorizzato dall'Ufficio, su richiesta del contribuente, ai sensi dell'art. 75 di detto decreto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 75, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)