Sez. 6, Sentenza n. 7934 del 08/03/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202157 - 01
Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Molti nuovi | Collegamento dei motivi nuovi con i capi e i punti cui si riferisce l'atto di impugnazione - Necessità.
Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Molti nuovi
I motivi nuovi (artt. 585 comma quarto cod. proc. pen. e 167 disp. att. cod. proc. pen.) devono necessariamente restare limitati nello ambito del "thema decidendum" delineato dai motivi principali del ricorso, non potendo il contenuto di essi configurarsi in modo del tutto autonomo ed indipendente da quanto già appartiene al processo, in virtù dell'indicazione nell'atto di impugnazione dei capi investiti dal gravame. Ne consegue la inammissibilità dei motivi che investano capi non toccati dai motivi principali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)