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Sez. 1, Sentenza n. 3969 del 05/06/1997 Cc. (dep. 05/07/1997) Rv. 208054 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Riferimento a punti o capi della decisione impugnata diversi da quelli oggetto dell'atto di impugnazione originario - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208054-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, tanto nella previsione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., quanto in quella specificamente concernente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia "de libertate", contenuta nell'art. 311, comma quarto, stesso codice, non possono investire capi o punti della decisione impugnata diversi da quelli ai quali si riferisce l'originario atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)