Sez. 3, Sentenza n. 2345 del 08/07/1968 (Rv. 334676 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONI - ECCEPIBILITA DA PARTE DI QUALUNQUE INTERESSATO- ECCEPIBILITA DA PARTE DEL POSSESSORE DI BENI EREDITARI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONI - ECCEPIBILITA DA PARTE DI QUALUNQUE INTERESSATO- ECCEPIBILITA DA PARTE DEL POSSESSORE DI BENI EREDITARI.*
Gli artt. 480 cod. civ. vigente e 943 cod. civ. abrogato, stabilendo che il diritto di accettare l'eredita si estingue col decorso del tempo, prevedono un termine di prescrizione estintiva, nel senso che il chiamato, per il solo fatto dell'inattivita per quel determinato periodo di tempo, perde definitivamente la possibilita di accettare. In Mancanza di ogni limitazione, la prescrizione opera a favore di chiunque abbia interesse di sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo all'eredita, e puo farsi valere contro qualunque chiamato all'eredita medesima. Al chiamato, pertanto, che abbia trascurato di esercitare il diritto di accettazione dell'eredita entro il termine di prescrizione decorrente dall'apertura della successione, colui che sia nel possesso dei beni ereditari puo sempre eccepire la cessazione della qualita di erede. (Conf. 2130-66, massima 324146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)