diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 30/07/1966 (Rv. 324146 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - ECCEPIBILITA DA PARTE DI QUALUNQUE INTERESSATO.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324146-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - ECCEPIBILITA DA PARTE DI QUALUNQUE INTERESSATO.*

Sia l'art.480, comma primo, del codice civile vigente, sia l'art.943 del codice abrogato - stabilendo che il diritto di accettare l'eredita si estingue con il decorso del tempo- prevedono un termine di prescrizione estintiva, nel senso che il chiamato, per il solo fatto della inattivita per quel determinato periodo di tempo, perde definitivamente la possibilita di accettare. In Mancanza di ogni limitazione, la prescrizione opera a favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo all'eredita, e puo farsi valere contro qualunque chiamato all'eredita medesima. Pertanto, all'erede, il quale abbia trascurato di esercitare il diritto di accettazione dell'eredita entro il termine di prescrizione decorrente dall'apertura della successione, colui che sia nel possesso dei beni ereditari puo sempre eccepire la cessazione della qualita di erede e il difetto di Azione, senza che sia necessario che si sia compiuta a suo favore l'usucapione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)