Sez. 3, Sentenza n. 3262 del 25/10/1972 (Rv. 361071 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - MANUTENZIONE DELLE STRADE - DIFETTO - RESPONSABILITA DELLA PA - CONDIZIONI - PERICOLO OCCULTO (INSIDIA, TRABOCCHETTO) - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - MANUTENZIONE DELLE STRADE - DIFETTO - RESPONSABILITA DELLA PA - CONDIZIONI - PERICOLO OCCULTO (INSIDIA, TRABOCCHETTO) - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La discrezionalita della pa trova un limite nel precetto del neminem laedere, che vieta alla stessa di porre in essere cause di pericolo per l'incolumita dei cittadini che transitino per le strade. Pertanto, sussiste responsabilita della pa quando, per difetto di manutenzione della strada, si verifichi una situazione generatrice del danno, che costituisca un pericolo occulto ('insidià o 'trabocchettò), sia per il carattere oggettivo della non visibilita del pericolo stesso, sia per quello soggettivo della non prevedibilita. Spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento e insindacabile, se sorretto da adeguata e coerente motivazione, stabilire se una concreta situazione abbia i caratteri dell'insidia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)