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Sez. L, Sentenza n. 19834 del 20/09/2010 (Rv. 615286 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Rapporto di apprendistato - Presupposto - Effettivo contenuto formativo professionale - Necessità - Valutazione - In concreto - Geometra diplomato - Tirocinio per lo svolgimento di mansioni di disegnatore tecnico - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615286-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di apprendistato è necessario che il rapporto di tirocinio abbia un effettivo contenuto formativo professionale, la cui valutazione, in coerenza con la previsione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 1997, deve essere operata in concreto in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro. Ne consegue che, pur essendo astrattamente ammissibile la stipula di contratti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, il possesso del diploma di geometra non legittima la stipula di un contratto di apprendistato per lo svolgimento di mansioni di disegnatore tecnico, attesa la formazione specifica, impartita dall'Istituto per geometri, per il disegno tecnico in generale e per la progettazione, nonché per quello meramente esecutivo e traspositivo di particolari dei progetti esecutivi che comportano la superfluità di un addestramento pratico senza che possa considerarsi sufficiente, in senso contrario, una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria del rapporto instaurato.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 16 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)