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Sez. L, Sentenza n. 13013 del 05/09/2003 (Rv. 566605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Sussistenza dei requisiti fattuali del rapporto di tirocinio - Verifica dei requisiti di forma o validità prescritti dalla legge - Necessità - Mancata contestazione delle parti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Ai fini della esatta qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato come contratto di tirocinio, per superare eventuali incertezze inerenti alla sussistenza dei requisiti fattuali caratterizzanti il rapporto (come pure di altri rapporti di lavoro, speciali rispetto al rapporto di lavoro subordinato ordinario), il giudice di merito non può omettere di verificare la sussistenza di requisiti di forma eco validità' prescritti dalla disciplina legale speciale; tale verifica - che il giudice del lavoro può effettuare d'ufficio ex arte. 421 cod. proc. civ. - prescinde dall'avvenuta contestazione di una delle parti nel giudizio sulla sussistenza del medesimo requisito, trattandosi di requisito legale, rilevabile come tale d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 10, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 16, Legge 02/04/1968 num. 424 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 16, Legge 01/07/1999 num. 214 art. 2, Legge 01/08/1999 num. 263, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)