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Sez. 1, Sentenza n. 8572 del 07/08/1993 (Rv. 483408 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini | Indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. - Imposta di ricchezza mobile e complementare versata sulla stessa - Rimborso - Richiesta - Termine semestrale ex art. 171 T.U. n. 645 del 1958 - Applicabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1993-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483408-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini

In base alla disciplina transitoria desumibile dal combinato disposto dagli artt. 101 e 104 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è applicabile - ai fini del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile e complementare, che in tutto o in parte si assuma erroneamente versata sull'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. all'ex - dipendente dello Stato - il termine semestrale, previsto dall'art. 171 del T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, per ricorrere all'intendente di finanza, ove detto termine, con decorrenza dalla data del versamento oggetto dell'imposizione, sia esaurito alla data del 1 gennaio 1974, avverandosi in tal caso gli effetti decadenziali previsti dalla normativa previgente.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 171, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 101, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)