Sez. 1, Sentenza n. 6433 del 16/07/1996 (Rv. 498585 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Diritto dell'incolpato - Esercizio - Termine - Decadenza - Rilevamento d'ufficio da parte del giudice - Ammissibilita.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative, il diritto di pagare una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, riconosciuto all'autore dell'illecito dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 14, legge n. 689 del 1981), a pena di decadenza, la quale, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)