Sez. 1, Sentenza n. 5189 del 22/03/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153825 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ARMI - COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL CONTROLLO DELLE ARMI - VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE A RECARE OFFESA PER LE ARMI AD ARIA COMPRESSA - ESCLUSIONE DI TALE VALUTAZIONE PER GLI STRUMENTI LANCIARAZZI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ARMI - COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL CONTROLLO DELLE ARMI - VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE A RECARE OFFESA PER LE ARMI AD ARIA COMPRESSA - ESCLUSIONE DI TALE VALUTAZIONE PER GLI STRUMENTI LANCIARAZZI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
È manifestamente infondata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 110 del 1975, sotto il profilo che la norma predetta, prevedendo che la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi possa escludere l'attitudine a recare offesa alla persona per le armi ad aria compressa, lunghe e Corte, ma non già per gli strumenti lanciarazzi, porrebbe in essere una non giustificata disparità di trattamento e di disciplina giuridica di situazioni di fatto uguali ed omogenee, posto che le armi ad aria compressa sono da ritenersi, per loro natura, ben più pericolose degli strumenti lanciarazzi. (la Cassazione ha osservato che gli strumenti lanciarazzi anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quelle delle armi destinate all'offesa alla persona, presentano tuttavia caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, la loro sottoposizione alla disciplina giuridica di queste). (Conf. Mass. 148.529; (V mass 139327).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)