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Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/12/1977 Ud. (dep. 10/06/1978) Rv. 139327 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ARMI - CLASSIFICAZIONE DEI LANCIARAZZI TRA LE ARMI COMUNI DA SPARO - CONTRASTO DELL'ART 2 COMMA TERZO LEGGE N 110 DEL 1975 CON L'ART 3 COST - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
Stato
decisa il 1977-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139327-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ARMI - CLASSIFICAZIONE DEI LANCIARAZZI TRA LE ARMI COMUNI DA SPARO - CONTRASTO DELL'ART 2 COMMA TERZO LEGGE N 110 DEL 1975 CON L'ART 3 COST - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*

E manifestamente infondata, in riferimento all'art 3 cost, la questione di legittimita costituzionale dell'art 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975, n 110, nella parte in cui considera armi comuni da sparo gli strumenti lanciarazzi, in quanto tali strumenti, anche se hanno una potenzialita lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa delle persone, presentano tuttavia connotati di intrinseca pericolosita tali da giustificare ampiamente, sul piano della razionalita, un intervento legislativo che ne assimili la disciplina a quella delle armi proprie.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)