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Sez. 1, Sentenza n. 5958 del 14/11/1996 Cc. (dep. 17/01/1997) Rv. 206515 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Soggetto cui sia stato prescritto di prestare attività lavorativa alla dipendenza di un terzo - Arbitraria interruzione, da parte sua, di detto rapporto di lavoro per intraprendere attività lavorativa autonoma - Revoca del beneficio - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206515-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, può costituire causa di revoca del beneficio il fatto che l'interessato, cui era stato prescritto di svolgere attività lavorativa dipendente presso un certo datore di lavoro, abbia, di sua iniziativa, senza informarne il servizio sociale, interrotto il detto rapporto di lavoro ed intrapreso attività lavorativa autonoma.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)