Sez. 1, Sentenza n. 2422 del 23/03/1999 Cc. (dep. 17/06/1999) Rv. 213865 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni per la concessione - Attività lavorativa - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (a differenza di quanto previsto per la semilibertà), sicché la relativa mancanza non può da sola precludere l'applicazione dell'istituto in questione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)