Sez. 1, Sentenza n. 16995 del 26/08/2004 (Rv. 576250 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili distrutti o danneggiati da eventi sismici - Legge n. 219 del 1981 e D.Lgs. n. 76 del 1990 - Erogazione ricevuta dall'avente diritto dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia "ex" art. 44, secondo comma, legge fall. - Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE
La disciplina del contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili danneggiati da eventi sismici, quale risulta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 (trasfusa nel D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, recante il "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982"), essendo caratterizzata dal vincolo di destinazione delle somme erogate all'effettiva realizzazione dei lavori sovvenzionati, è incompatibile con l'applicazione della disciplina generale dell'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge fall.; pertanto, in caso di fallimento dell'avente diritto, ove il contributo, pur impropriamente erogato al fallito, sia stato effettivamente destinato alla esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione, il meccanismo dell'inefficacia, di cui alla citata disposizione della legge fallimentare, non può operare, perché il curatore, da un lato, non potrebbe destinare direttamente al soddisfacimento dei creditori le somme dovute al fallito a titolo di contributo e, d'altro canto, non potrebbe neppure impiegare dette somme per la ricostruzione o la riparazione, una volta che tali risultati siano stati già raggiunti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)