diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20053 del 22/09/2010 (Rv. 614136 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Assegnazione provvisoria di aree all'imprenditore - "Ratio" - Domanda di trasferimento in proprietà ex art. 2932 cod. civ. - Intervento - Fallimento dell'impresa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Benefici e contributi in favore d'impresa situate in zone colpite da eventi sismici.
Stato
decisa il 2010-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614136-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

L'art. 21 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 341, ha escluso - al pari dell'art. 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che il primo ha sostituito - la possibilità di ottenere il trasferimento in proprietà del lotto di terreno, provvisoriamente assegnato a quelle imprese che, già beneficiarie del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, siano assoggettate a procedura concorsuale: la "ratio" della disposizione sta nel fatto che l'impresa fallita, o sottoposta ad altre procedure concorsuali, non è più in grado di realizzare le finalità pubblicistiche di sviluppo dell'industria e dell'occupazione nei territori colpiti dagli eventi sismici, perseguite dal legislatore attraverso l'assegnazione provvisoria dell'area, caratterizzata (al pari dell'erogazione dei connessi contributi finanziari) dal vincolo di destinazione dell'effettiva realizzazione di dette finalità; sicché, venuta meno tale possibilità, il trasferimento in proprietà dell'area comporterebbe che il bene trasferito sarebbe destinato a soddisfare i creditori dell'imprenditore. Ne consegue che è preclusa la pronuncia della sentenza costitutiva del trasferimento anche allorché il fallimento intervenga dopo l'introduzione della domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., perché una sentenza siffatta, spiegando i suoi effetti soltanto "ex nunc", presuppone secondo i principi generali che le condizioni legali di essa sussistano al momento della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Legge 23/06/1995 num. 244 art. 21, Legge 08/08/1995 num. 341 art. 1, Legge 07/08/1997 num. 266 art. 10, DPCM 06/03/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)