Sez. 1, Sentenza n. 4650 del 20/04/1993 (Rv. 481936 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di fatturazione | Documento sostitutivo della fattura omessa - Cessionario del bene o committente del servizio - Omessa presentazione all'ufficio competente - Infrazione formale - Configurabilità - Sanatoria ex art. 2 legge n. 882 del 1980 - Ammissibilità - Regolarizzazione della violazione - Necessità - Esclusione.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di fatturazione
In tema di imposta sul valore aggiunto, la sanatoria prevista dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 riguarda solo le infrazioni formali, atteso che tale disposizione richiama l'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 limitatamente al terzo comma, che si riferisce alle violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta. Tra queste - perché sanzionabile con le modalità di cui all'art. 58, terzo comma, del succitato d.P.R. n. 633 del 1972 - rientra la violazione per l'omessa presentazione all'ufficio competente, da parte del cessionario del bene ovvero del committente del servizio, del documento (sostitutivo della fattura omessa) previsto dall'art. 41, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che l'applicazione della sanatoria possa essere subordinata - in mancanza di richiesta dell'ufficio competente, alla quale non possono equipararsi le difese svolte dall'amministrazione innanzi alle Commissioni tributarie - alla regolarizzazione della violazione con l'emissione del documento (in duplice esemplare) sostitutivo della fattura omessa ed il contemporaneo versamento dell'imposta in esso indicata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., Legge 22/12/1990 num. 882 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)