Sez. 1, Sentenza n. 7873 del 27/09/1994 (Rv. 487905 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Sanatoria ex art. 2 legge n. 882 del 1980 - Esclusione - Accertamento tributario - Annullamento - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di I.V.A. la omessa o ritardata fatturazione, potendo dar luogo ad accertamento d'ufficio o in rettifica della dichiarazione del contribuente, costituiscono violazioni sostanziali e non rientrano quindi tra le violazioni (formali) "che non danno luogo a rettifica o ad accertamento della imposta" di cui al terzo comma dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), senza che detta sanatoria possa ritenersi ammissibile in conseguenza dell'annullamento dell'accertamento tributario (determinato dalla omessa o ritardata fatturazione) perché effettuato con metodo erroneo (induttivo e non analitico), atteso che l'annullamento elimina gli effetti dell'accertamento, ma non impedisce l'applicazione delle sanzioni pecuniarie connesse alla omessa (o ritardata) fatturazione, quale condotta che, in concreto e di per sè, dà luogo a violazione sostanziale della normativa tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 882 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)