Sez. 2, Sentenza n. 401 del 11/02/1974 (Rv. 368103 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA - FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI, ECONOMICO SOCIALI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA - FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI, ECONOMICO SOCIALI - RILEVANZA.*
La Determinazione della capacita di guadagno, a norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, deve essere fatta tenendo conto non soltanto del grado di riduzione della capacita lavorativa ma anche delle altre condizioni soggettive del lavoratore, quali l'eta, le attitudini professionali, l'adattabilita a lavori affini e dei fattori esterni, ambientali ed economico-sociali. (Conf 2530'72, mass n 360028).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)