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Sez. 2, Sentenza n. 2530 del 24/07/1972 (Rv. 360028 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE POSSIBILITA DI LAVORO - RILEVANZA DEI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI.*
Stato
decisa il 1972-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360028-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE POSSIBILITA DI LAVORO - RILEVANZA DEI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI.*

La capacita di guadagno, anche se e influenzata direttamente dalla riduzione della capacita lavorativa per cause invalidanti, va riferita alle concrete possibilita del lavoratore di impiegare le sue residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini, si da poter trarre un guadagno non inferiore a quello del limite legale. La Determinazione di tale capacita di guadagno residua va fatta tenendo conto non soltanto del grado di riduzione della capacita lavorativa, ma anche delle altre condizioni soggettive del lavoratore, quali l'eta, le attitudini professionali, l'adottabilita a lavori affini nonche dei fattori estrinseci, quali quelli ambientali ed economici sociali. (V 2432'70, mass n 348680; 501'70, mass n 345529).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)