Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 23/09/1996 Cc. (dep. 11/10/1996) Rv. 205750 - 01
Pena - Esecuzione - In genere | Differimento per ragioni di salute - Condizioni - Impossibilità di praticare le cure necessarie in carcere - Necessità.
Pena - Esecuzione - In genere
Il differimento della pena per motivi di salute può essere giustificato solo con l'impossibilità di praticare utilmente le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena, non già dalla possibilità di praticarle meglio fuori della struttura penitenziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)