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Sez. 1, Sentenza n. 5732 del 08/01/2013 Cc. (dep. 05/02/2013) Rv. 254509 - 01

PENA - ESECUZIONE - IN GENERE | Differimento per ragioni di salute - Condizioni - Impossibilità di praticare le cure necessarie in carcere - Necessità.
Stato
decisa il 2013-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254509-01

PENA - ESECUZIONE - IN GENERE

Il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena, sicché va esclusa la rilevanza della prospettazione di una situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti se non incompatibile con l'ambiente carcerario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 11/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)