Sez. L, Sentenza n. 3264 del 29/06/1978 (Rv. 392689 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La regola della non decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione in pendenza del rapporto di lavoro - conseguente alla dichiarazione di incostituzionalita dell'art 2948 n 4 cod civ nei limiti risultanti dalla sentenza costituzionale 10 giugno 1966, n 63 - non opera tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una disciplina che assicuri stabilita al rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione del rapporto stesso. (nella specie trattavasi di rapporto di lavoro con un'impresa avente un numero di dipendenti superiore ai trentacinque, svolto presso un'unita con piu di quindici dipendenti, al quale erano applicabili le Disposizioni sui licenziamenti individuali delle leggi n 604 del 1966 e n 300 del 1970). (V 3571/77, mass n 387173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)