Sez. U, Sentenza n. 3571 del 06/08/1977 (Rv. 387173 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - EFFICACIA IN ORDINE AI RAPPORTI DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - EFFICACIA IN ORDINE AI RAPPORTI DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI - ESCLUSIONE.*
La sentenza della Corte costituzionale n 63 del 10 giugno 1966 ha dichiarato l'illegittimita dell'art 2948 n 4 cod civ, nella parte in cui consente che la prescrizione dei diritti del lavoratore decorra durante il rapporto di lavoro, in relazione all'imprescindibile esigenza di evitare che il lavoratore medesimo possa rinunciare ai propri diritti, per il timore di subire il licenziamento come ritorsione all'Azione giudiziaria intentata contro il datore di lavoro. Pertanto, nei rapporti di lavoro con enti pubblici, ivi compresi quelli economici (nella specie, cassa di risparmio), nei quali la rigorosa predeterminazione delle ipotesi di recesso e la natura del datore di lavoro escludono la ragionevole prevedibilita di un licenziamento in ritorsione, anche prima dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), l'indicata pronuncia non spiega effetti, e la prescrizione dei diritti del lavoratore segue il suo normale decorso dal giorno in cui i diritti medesimi possono essere fatti valere. (V 1268/76, mass n 379956; (V 3857/75, mass n 378103; (V 2913/74, mass n 371351).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 14/10/1953, DPR 02/01/1962 num. 912 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)