Sez. 4, Sentenza n. 5908 del 08/01/2013 Ud. (dep. 06/02/2013) Rv. 255101 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ | Accertamento - Capacità economica del danneggiato - Valore sussidiario - Rilevanza oggettiva del danno - Valore preminente - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di Euro 1917.78)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)