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Sez. 5, Sentenza n. 49592 del 13/10/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261343 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Criteri di valutazione - Entità oggettiva del danno - Valore preminente rispetto alla capacità economica del danneggiato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261343-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità assume valore preminente l'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)