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Sez. 4, Sentenza n. 6504 del 29/10/1999 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 216688 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Irripetibilità - Nozione - Attività di osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria - Annotazioni - Irripetibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216688-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

L'irripetibilità va valutata in relazione al contenuto dell'atto, e non al documento che dà atto di quella attività, e deve rappresentare un connotato originario dello stesso, che cioè, in quanto irripetibile, non può essere ripetuto al dibattimento; costituiscono pertanto atto irripetibile le annotazioni di polizia giudiziaria e cioè i documenti sui quali vengono annotate giornalmente le condotte criminose osservate nel corso delle indagini (Fattispecie in cui sono state ritenute acquisibili agli atti del dibattimento le annotazioni relative ad osservazioni compiute dalla p.g. al tavolo dello "chemin de fer").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)