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Sez. 4, Sentenza n. 47761 del 29/10/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227072 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Irripetibilità - Del verbale di accertamento di guida in stato di ebrezza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227072-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Il verbale di contestazione redatto dalla polizia giudiziaria all'esito di un controllo sul guidatore di un'autovettura (trovato in stato di ubriachezza) non ha caratteristiche di irripetibilità, limitandosi a riportare quanto osservato dal soggetto che lo redige, e pertanto non può essere acquisito - ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. - al fascicolo per il dibattimento, né, in mancanza del consenso dell'imputato all'acquisizione, di esso verbale può darsi lettura. (Nella fattispecie l'imputato contestava di essere stato alla guida dell'autovettura e, accogliendo il ricorso in aderenza al principio, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto in dibattimento l'istanza di audizione dei verbalizzanti, fondando poi la propria decisione sul solo verbale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 514 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)