Sez. U, Sentenza n. 1821 del 12/05/1975 (Rv. 375477 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Non e ammissibile il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per denunciare eventuali vizi in judicando o in procedendo di una decisione del consiglio di stato, poiche tali questioni, attenendo ai limiti interni del potere del giudice amministrativo, non si risolvono in un difetto di giurisdizione del consiglio di stato. (nella specie il ricorrente si doleva che il consiglio di stato avesse erroneamente ritenuto necessaria la notifica del ricorso in revocazione ai controinteressati, senza contestare che il giudice amministrativo avesse il potere di provvedere sia in ordine alla materia della controversia, sia in ordine al ricorso per revocazione contro la prima decisione). (Conf 1767/73, mass n 364722; 3079/72, mass n 360850).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 81, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 86, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 45, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)