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Sez. U, Sentenza n. 1767 del 18/06/1973 (Rv. 364722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - AMBITO - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - AMBITO - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE.*

L'art 111 della Costituzione, meglio precisando il disposto dell'art 48 del tu 26 giugno 1924, n 1054, stabilisce che contro le decisioni del consiglio di stato il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Cio significa che la Corte di Cassazione puo esercitare esclusivamente il controllo sull'osservanza, da parte del consiglio di stato, dei limiti esterni della giurisdizione, e che, di conseguenza, puo prendere in considerazione esclusivamente i ricorsi con cui si addebiti al consiglio di stato di avere giudicato su questioni non rientranti nelle materie ad esso adeguate, oppure di aver omesso di giudicare su questioni che invece vi rientravano. (V 3524/71, mass n 355179).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)