Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13950 del 31/05/2018 (Rv. 649216 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Domanda riconvenzionale tempestivamente proposta avanti al giudice incompetente - Riassunzione - Esclusione della eventuale decadenza - Idoneità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una pronuncia di incompetenza "ratione valoris", dà luogo a "translatio iudicii", sicché è ammissibile, nel giudizio riassunto, la domanda riconvenzionale che era stata tempestivamente formulata dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente. (Nella specie, promosso giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale innanzi al giudice di pace, la domanda riconvenzionale era stata tempestivamente formulata dal convenuto, che, dopo la declinatoria di competenza "ratione valoris ", si era costituito nel giudizio riassunto innanzi al tribunale solo alla prima udienza, anziché nel termine di venti giorni precedenti il detto termine).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)