Sez. 3, Sentenza n. 1489 del 02/03/1984 (Rv. 433576 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - DOMANDA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA AVANTI AL GIUDICE INCOMPETENTE - ESCLUSIONE DELLA EVENTUALE DECADENZA - IDONEITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DALL'AFFITTUARIO DI FONDO RUSTICO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 567 DEL 1962.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - DOMANDA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA AVANTI AL GIUDICE INCOMPETENTE - ESCLUSIONE DELLA EVENTUALE DECADENZA - IDONEITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DALL'AFFITTUARIO DI FONDO RUSTICO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 567 DEL 1962.*
Il tempestivo Esercizio di un'Azione ancorché davanti a giudice incompetente, vale ad impedire la decadenza, cui essa sia soggetta se, dopo la pronuncia di incompetenza, la causa venga riassunta innanzi al giudice competente. (nella specie, sulla scorta del principio che precede, la S.C. ha reputato che l'affittuario di fondo rustico il quale, convenuto davanti al pretore per il pagamento di differenze del canone di un solo anno, aveva richiesto con domanda riconvenzionale la Determinazione del canone dovuto per l'intero periodo di vigenza delle tabelle, non era incorso nella decadenza prevista dall'art. 7 della legge n. 567 del 1962, essendo stata detta riconvenzionale tempestivamente proposta sul prescritto biennio e la causa riassunta, dopo la dichiarazione di incompetenza del pretore, innanzi al giudice specializzato). (V 39/1971).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)