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Sez. 5, Sentenza n. 33560 del 28/05/2015 Ud. (dep. 29/07/2015) Rv. 264355 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Riprese video effettuate da privati - Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. - Conservazione dei dati personali oltre il termine previsto dal d. lvo. n. 196 del 2003 - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264355-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Non è inutilizzabile la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate (nella specie, all'interno di una chiesa), sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell'art. 11 D.Lgs. n. 196 del 2003. (In motivazione, la Corte ha tra l'altro evidenziato che l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge attiene alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche alle prove acquisite in violazione di divieti previsti da disposizioni normative poste a tutela di altri diritti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)