Sez. 3, Sentenza n. 6948 del 22/03/2007 (Rv. 595965 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Società estinta per incorporazione anteriormente alla notificazione del ricorso per cassazione - Notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito della società incorporata - Validità - Condizioni - Iscrizione dell'incorporazione ex art. 2913 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Intervento o rinnovazione del ricorso da parte della società incorporante - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazioni civili, nel caso di società che, nelle more del giudizio di cassazione (nella specie, anteriormente alla notificazione del ricorso per cassazione), si sia estinta per incorporazione, l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito della società incorporata, qualora, in applicazione analogica dell'art. 300 cod. proc. civ., l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso, senza che, in contrario, possa invocarsi la presunzione di conoscenza parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2913 cod. civ., non operando tale previsione nel campo del processo. Ne consegue che il giudizio prosegue fra le parti originarie, senza che la società incorporante sia legittimata a rinnovare il ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 300, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)