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Sez. 5, Sentenza n. 8908 del 11/05/2004 (Rv. 572775 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Società estinta per incorporazione dopo la chiusura della discussione in primo grado - Notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito della società incorporata - Validità - Condizioni - Iscrizione dell'incorporazione ex art. 2193 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Applicabilità del principio anche nel processo tributario.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572775-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni civili, nel caso di società che, successivamente alla chiusura della discussione (nella fattispecie, nel periodo compreso tra la pronuncia ed il deposito della sentenza di primo grado), si sia estinta per incorporazione, l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito della società incorporata, qualora, in applicazione analogica dell'art. 300 cod. proc. civ., l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso, senza che, in contrario, possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2193 cod. civ., non operando tale previsione nel campo del processo. L'anzidetto principio è valido anche nel processo tributario, sia perché l'art. 40 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, regola l'interruzione del processo per il venir meno o per la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti (diversa dall'ufficio tributario) in modo non contrastante con la disciplina del processo ordinario, sia in virtù del rinvio operato dagli artt. 1 e 49 del medesimo D.Lgs., per quanto in esso non disposto, alle norme del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2193, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)