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Sez. 3, Sentenza n. 5925 del 26/05/1993 (Rv. 482529 - 01)

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere | Soggetti responsabili - Oggetto - Danni insorgenti, nella cosa in custodia, per effetto di un agente dannoso - Rilevanza - Infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482529-01

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, etc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro (nella specie, tali infiltrazioni erano state provocate da opere eseguite sul lastrico solare di un edificio dal possessore esclusivo di esso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)