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Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 05/07/2004 (Rv. 574130 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Soggetti responsabili - Usufruttuario - Bene pertinenziale non fruttifero - Autonomo regime - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574130-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

Ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai sensi all'art. 2051 cod. civ., l'usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario, senza che si possa distinguere nell'ambito della cosa oggetto dell'usufrutto (nella specie, villa con parco), per sottrarsi alla responsabilità, tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero, destinato a scopi ornamentali, come una pianta di araucaria, e il bene principale, atteso che la capacità di produrre frutti va riferita non alle singole parti, ma al bene nella sua inscindibile totalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 982, Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1026, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)