Sez. 3, Sentenza n. 148 del 29/10/1980 Ud. (dep. 07/01/1981) Rv. 147246 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO SULLA BASE DEI SOLI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO SULLA BASE DEI SOLI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA.*
Nell'Esercizio del potere discrezionale a lui attribuito dalla legge, il giudice che, ponendo in rilievo i precedenti dell'imputato, li ritenga di importanza decisiva per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, non viola ne la norma di cui all'art 62 bis cod pen, ne il principio dell'Obbligo della motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)