diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 965 del 28/09/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151912 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO AI SOLI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151912-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO AI SOLI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*

Il diniego delle attenuanti generiche ben può essere motivato con il richiamo ai soli precedenti penali, poiché in tal modo si esprime un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, il quale non viene ritenuto meritevole dello speciale beneficio. (Conf mass n 150443; (Conf mass n 150116; (Conf mass n 149779; (Conf mass n 149369; (Conf mass n 148558; (Conf mass n 148461, ed ivi citate; (Conf mass n 147978; (Conf mass n 147246, giurisprudenza costante).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)