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Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 07/11/2024 Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287467-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di primo grado di assoluzione - Appello della parte civile per rivalutazione della prova dichiarativa - Conferma dell'assoluzione in appello - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287467-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che conferma la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, atteso che tale obbligo, conformemente ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve essere posto in correlazione al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", valevole in funzione della condanna e non dell'assoluzione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)