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Sez. 4 - , Sentenza n. 6501 del 26/01/2021 Ud. (dep. 19/02/2021) Rv. 281049 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Impugnazione proposta dalla parte privata e dal pubblico ministero - Rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Condanna della parte civile al pagamento di tutte le spese del procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281049-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato causa, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero.(In motivazione la Corte ha osservato che l'abrogazione - per effetto dell'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali non può influire sul principio di mantenimento dell'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Cod. Pen. art. 606, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)